V Conto Energia: nel 730 si tassa solo l’energia immessa in rete

Fotovoltaico domestico e V Conto Energia: chiarito il trattamento fiscale degli incentivi GSE. La tariffa premio sull’autoconsumo non è imponibile, mentre la tariffa omnicomprensiva relativa all’energia ceduta alla rete deve essere dichiarata come reddito diverso.

La novità nel 730 precompilato 2026

Per molti proprietari di impianti fotovoltaici in V Conto Energia la dichiarazione dei redditi 2026 presenta una novità evidente: gli incentivi GSE possono comparire per la prima volta tra i redditi diversi del modello 730 precompilato.

Il motivo è il nuovo obbligo di comunicazione dei dati da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate.

Questo, però, non significa che tutto ciò che viene pagato dal GSE sia automaticamente imponibile.

La distinzione fondamentale riguarda il tipo di tariffa.

V Conto Energia: due componenti, due trattamenti fiscali

Il DM 5 luglio 2012 prevede due diverse forme di remunerazione:

ComponenteA cosa si riferisceTrattamento fiscale per il privato
Tariffa premioEnergia autoconsumataNon tassata
Tariffa omnicomprensivaEnergia immessa in reteDa dichiarare come reddito diverso

1. Energia autoconsumata: nessuna tassazione

La tariffa premio riconosciuta sull’energia consumata direttamente nell’abitazione costituisce un contributo che il GSE corrisponde senza acquistare energia dal proprietario.

Per il privato, quindi, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Energia immessa in rete: la quota è imponibile

Diverso è il caso della tariffa omnicomprensiva.

Questa remunerazione riguarda l’energia immessa in rete e comprende sia la componente incentivante sia il corrispettivo per l’energia ceduta al GSE.

Per questo motivo, la relativa somma deve essere dichiarata dal privato come reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

Il principio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate anche con la risposta a interpello n. 954-174106 del 6 dicembre 2012, specificamente riferita alle tariffe del V Conto Energia.

Attenzione: non bisogna tassare tutti i bonifici GSE

Questo è il punto più importante per chi compila il 730.

L’importo da dichiarare non coincide necessariamente con il totale dei pagamenti ricevuti dal GSE.

Occorre verificare il Riepilogo Redditi Diversi disponibile nell’Area Clienti GSE e individuare la sola componente riferita alla tariffa omnicomprensiva.

Se nel 730 precompilato è riportato un importo superiore perché comprende anche somme relative alla tariffa premio, il dato deve essere verificato e, se necessario, corretto.

H2 Dove indicare l’importo nel 730

Per il 730/2026, la somma deve essere gestita nel quadro D, rigo D5, relativo ai redditi diversi.

In particolare:

  • colonna 2: importo percepito dal GSE;
  • colonna 3: spese sostenute per produrre il reddito;
  • colonna 4: zero, in assenza di ritenute operate dal GSE.

Quali spese possono essere considerate?

Il reddito viene determinato considerando anche le spese sostenute per produrlo, secondo quanto previsto dall’art. 71, comma 2, del TUIR.

Le spese devono essere documentate, normalmente tramite fatture intestate al contribuente.

Non è prevista una percentuale forfettaria automatica.

Inoltre, poiché fiscalmente rileva la sola energia ceduta alla rete, le spese riferibili alla produzione dell’energia devono essere rapportate alla quota immessa.

Esempio pratico

Un impianto produce in un anno:

  • 7.000 kWh complessivi;
  • 4.000 kWh autoconsumati;
  • 3.000 kWh immessi in rete.

La quota ceduta alla rete è:

3.000 / 7.000 = 42,86%

Se il proprietario sostiene 200 euro di spese di manutenzione, la quota riferibile all’energia immessa è pari a circa:

200 × 42,86% = 85,72 euro

Questa è la logica da applicare alle spese rilevanti, verificando naturalmente la loro effettiva inerenza e documentazione con il CAF o il professionista.

Impianto domestico sotto i 20 kW: niente attività d’impresa

Per un impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione con potenza non superiore a 20 kW, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 19 luglio 2007 esclude, in determinate condizioni, la configurazione di un’attività commerciale abituale.

Per il proprietario di un impianto domestico di questo tipo, quindi, la dichiarazione della tariffa omnicomprensiva non significa diventare imprenditore.

Non sono automaticamente necessari:

  • partita IVA;
  • fatturazione;
  • contabilità d’impresa.

Il reddito viene invece gestito nella categoria dei redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Perché il dato compare adesso nel precompilato?

V conto Energia

L’obbligo fiscale non nasce nel 2026.

La novità riguarda soprattutto la trasmissione automatica dei dati dal GSE all’Agenzia delle Entrate.

Il decreto MEF del 21 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio 2025, ha introdotto i nuovi flussi informativi:

  • dal 2024 per lo scambio sul posto;
  • dal 2025 per le altre forme di cessione dell’energia.

Per questo motivo molti contribuenti possono trovarsi oggi davanti a un dato che prima non compariva nel 730 precompilato, pur essendo già soggetto agli obblighi dichiarativi.

Cosa deve fare il proprietario di un impianto V Conto Energia

La procedura consigliata è semplice:

  1. Accedere all’Area Clienti GSE.
  2. Entrare nella sezione relativa ai documenti.
  3. Scaricare il Riepilogo Redditi Diversi dell’anno interessato.
  4. Confrontare l’importo con quello riportato nel 730 precompilato.
  5. Verificare che sia considerata solo la tariffa omnicomprensiva.
  6. Individuare e documentare le eventuali spese deducibili.
  7. Conservare riepiloghi GSE, dati di produzione e documentazione delle spese.

In sintesi

Per il V Conto Energia non si tassa indistintamente tutto l’incentivo GSE.

La regola da ricordare è:

Energia autoconsumata → tariffa premio → non imponibile per il privato.
Energia immessa in rete → tariffa omnicomprensiva → reddito diverso da dichiarare.

Chi trova quindi nel 730/2026 un importo GSE deve controllare la composizione della somma prima di accettare il precompilato.

Se il dato comprende anche la tariffa premio relativa all’autoconsumo, occorre verificare l’importo e procedere all’eventuale correzione.

Per gli anni precedenti nei quali la tariffa omnicomprensiva non fosse stata dichiarata, è opportuno valutare con il proprio CAF o consulente fiscale l’eventuale regolarizzazione tramite ravvedimento operoso, tenendo conto degli anni ancora accertabili e degli importi coinvolti.

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