Produzione fotovoltaica e attività agricola: il quadro generale

Sempre più imprese agricole affiancano all’attività principale la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, configurando così una delle tipiche attività connesse previste dalla normativa agricola. In molti casi l’energia prodotta dagli impianti non viene interamente ceduta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ma una parte viene utilizzata direttamente dall’azienda per alimentare le attività agricole, generando il cosiddetto autoconsumo.

Quando l’attività agricola e l’attività di produzione di energia elettrica sono gestite con separazione contabile, l’energia trasferita internamente da un’attività all’altra assume rilevanza fiscale e contabile. Di conseguenza, il passaggio interno dell’energia deve essere correttamente documentato attraverso l’emissione di una fattura, nel rispetto della normativa IVA e delle regole sulla separazione delle attività. Si tratta di un adempimento che non produce effetti ai fini della determinazione del reddito, ma che risulta necessario per garantire la corretta gestione amministrativa e fiscale dell’impresa.

Come individuare l’energia autoconsumata nel 2025

Il primo passaggio consiste nella determinazione dell’energia elettrica destinata all’autoconsumo nel corso del 2025. Tale dato può essere reperito attraverso diverse fonti informative, a seconda delle caratteristiche dell’impianto.

Per gli impianti di potenza superiore a 20 kWp, il riferimento principale è rappresentato dalla dichiarazione annuale di produzione. Nel caso di impianti incentivati nell’ambito dei Conti Energia dal primo al quinto oppure gestiti tramite il regime del Ritiro Dedicato, le informazioni possono essere estratte direttamente dal portale GSE. Per gli impianti che non rientrano in tali categorie, il dato può essere recuperato attraverso il portale E-Distribuzione.

La quantità di energia autoconsumata corrisponde alla differenza tra l’energia complessivamente prodotta e quella effettivamente immessa e ceduta alla rete elettrica.

Valorizzazione dell’energia destinata all’autoconsumo

Una volta individuato il quantitativo di energia autoconsumata, occorre procedere alla sua valorizzazione economica. Per l’anno 2025 il valore di riferimento è stato individuato in euro 116,06 per MWh.

L’importo deriva dalla media dei prezzi medi mensili registrati nel corso del 2025 per la valorizzazione della componente energia nell’ambito della Tariffa Omnicomprensiva prevista dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008 per la produzione di energia elettrica mediante impianti a biogas localizzati nel Nord Italia.

Tale valore costituisce il parametro da utilizzare per determinare l’imponibile della fattura relativa al passaggio interno di energia tra l’attività di produzione elettrica e l’attività agricola.

Obbligo di fatturazione del passaggio interno

Qualora si sia verificato autoconsumo nel corso del 2025, l’impresa agricola è tenuta a emettere una fattura relativa al trasferimento interno dell’energia.

La fattura dovrà riportare la descrizione “ENERGIA ELETTRICA – PASSAGGIO INTERNO 2025” e indicare come quantità i MWh risultanti dalla differenza tra l’energia prodotta e quella ceduta alla rete. Il prezzo unitario da utilizzare è pari a euro 116,06 per MWh, con applicazione dell’IVA al 10%.

Dal punto di vista documentale, l’operazione deve essere emessa mediante documento di tipo TD26 e registrata sia nel registro delle fatture emesse dell’attività connessa di produzione di energia elettrica sia nel registro degli acquisti dell’attività agricola principale.

Fotovoltaico agricolo: i criteri di connessione previsti dall’Agenzia delle Entrate

La disciplina fiscale della produzione di energia fotovoltaica in ambito agricolo trova fondamento nei criteri di connessione individuati dal Ministero delle Politiche Agricole e recepiti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009.

Secondo tali disposizioni, l’energia prodotta dai primi 200 kW di potenza nominale installata è sempre considerata attività connessa all’attività agricola. Per la quota di potenza eccedente i 200 kW, la connessione può essere riconosciuta solo in presenza di specifici requisiti.

Il primo requisito riguarda gli impianti realizzati con integrazione architettonica o parzialmente integrati su strutture aziendali esistenti. In alternativa, la connessione è riconosciuta quando il volume d’affari derivante dall’attività agricola, al netto della produzione fotovoltaica, risulta superiore a quello riconducibile alla produzione di energia eccedente i 200 kW. Un ulteriore criterio è rappresentato dalla disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 10 kW di potenza installata oltre i primi 200 kW, entro il limite massimo di 1 MW per azienda.

La tassazione dell’energia fotovoltaica dal 2016

Con la Legge n. 208 del 2015, che ha modificato il comma 423 dell’articolo 1 della Legge n. 266 del 2005, è stato ridefinito il regime fiscale applicabile alla produzione e cessione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da parte delle imprese agricole.

La normativa stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica fino a 260.000 kWh annui costituiscono sempre attività connessa all’attività agricola e generano reddito agrario. Tale principio trova conferma nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 86/E del 2015 e n. 54/E del 2016.

Per la produzione eccedente il limite di 260.000 kWh annui, la connessione all’attività agricola continua a essere riconosciuta soltanto se risulta soddisfatto almeno uno dei criteri individuati dalla Circolare n. 32/E del 2009.

Regime fiscale per società agricole e imprenditori agricoli

Il regime agevolato si applica alle persone fisiche e alle società semplici che esercitano attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, nonché alle società agricole costituite in forma di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata e cooperative che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del Decreto Legislativo n. 99 del 2004.

Per la quota di energia prodotta oltre il limite di 260.000 kWh annui, qualora siano rispettati i criteri di connessione, il reddito può essere determinato applicando il regime forfettario con coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi soggetti a registrazione IVA relativi alla sola valorizzazione dell’energia ceduta, escludendo le quote incentivanti. Rimane comunque possibile optare per la determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Qualora invece non risultino soddisfatti i requisiti di connessione previsti dalla normativa, il reddito derivante dalla produzione eccedente viene qualificato come reddito d’impresa e deve essere determinato integralmente secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

La corretta gestione fiscale dell’energia fotovoltaica rappresenta un aspetto sempre più rilevante per le imprese agricole. Oltre al rispetto dei criteri di connessione e dei limiti quantitativi previsti dalla normativa, assume particolare importanza la corretta contabilizzazione dell’energia autoconsumata e dei relativi passaggi interni tra attività agricole e attività energetiche. L’emissione della fattura entro il 30 giugno 2026 costituisce pertanto un adempimento essenziale per garantire la regolarità fiscale e contabile delle aziende interessate.

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